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La libertà di ciascun cittadino è garantita dal poter compiere senza incorrere in sanzioni tutti quegli atti generici che non sono proibiti dal diritto statuale, cioè tutti quegli atti che rientrano nel "permesso negativo", secondo cui è permesso tutto ciò che non è espressamente proibito per legge. Questi atti costituiscono la maggior parte della nostra normale vita quotidiana. Per esempio, nessuna legge può regolamentare la stipulazione di una amicizia distinguendo formalmente gli amici buoni (autorizzati) da quelli cattivi (non autorizzati), quand'anche l'amico che intendo scegliere avesse fama di essere poco o punto affidabile. Spetta dunque solo a me stesso, alla mia competenza, poca o molta, una simile decisione e nessuno sarebbe disposto a tollerare che il diritto statuale si possa intromettere, quand'anche a scopi di prevenzione e tutela sociale, in una simile decisione, la quale, qualunque destino gli riservi, deve restare appannaggio della sovranità individuale del singolo .
A tale rispetto costituzionale della sovranità individuale sancita dal permesso negativo esiste in Italia un'eccezione ormai ventennale: la legge 56 del 1989, meglio conosciuta come "legge Ossicini". L'inquietante precedente della "legge Ossicini" dovrebbe interrogare ciascuno sul pericolo che tutti quegli atti generici che non sono espressamente proibiti per legge, e dunque non possono essere normati, invece lo siano. Ciò non vale solo per la loro proibizione, ma anche e soprattutto per la loro autorizzazione. Si provi a immaginare una legge che affermi che tutto è permesso, senza più alcuna proibizione, che tutto è permesso per legge, per esempio che la legge autorizza due soggetti a parlarsi liberamente. Sarebbe il perfetto totalitarismo giuridico. Ecco cosa vi è in gioco realmente nella "questione dell'analisi laica". |

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