Sul lemma "rilevanza"

 

    Il lemma "rilevanza" nei dizionari moderni della lingua italiana è considerato raro (e in alcuni casi addirittura un' "anticaglia"); benché non sia un termine tecnico del diritto (almeno nei dizionari di diritto che ho consultato non compare), ne è tuttavia al cuore. Infatti, è rilevante ciò che non è di fatto ma di diritto. Questo lemma è determinante tanto per la requisitoria del procuratore generale quanto per l'arringa della difesa, che può per esempio sostenere che per un magistrato che rilascia dichiarazioni politiche a un quotidiano è irrilevante la virtù della prudenza, dello scrupolo, del riserbo, ecc., quanto invece è giuridicamente rilevante se egli abbia o meno infranto una norma nel rilasciare quelle dichiarazioni.

    E' il caso del dott. Libero Mancuso, che, alcuni giorni dopo i  "fatti di Genova", criticò pubblicamente il comportamento del Governo. Le sue dichiarazioni pubbliche furono impugnate dal ministro della Giustizia Castelli, secondo cui "un magistrato non deve mai esprimere proprie personali opinioni politiche". Si potrebbe presumere che si tratti di un'esternazione del ministro - e fin qui: liberissimo - ma invece no: per il ministro si tratta di un reato. Ne è seguita un'imputazione e un processo.

    La richiesta di una sanzione, consistente in un' ammonizione del magistrato incolpato da parte del procuratore generale, ha trovato contrario il C.S.M., che, nella sentenza del 21 marzo 2003, lo ha assolto perché le suddette dichiarazioni sono quelle che può esprimere pubblicamente e liberamente un qualsiasi cittadino (compreso il magistrato, che lo è); ovvero quelle dichiarazioni (per quanto possano essere imprudenti, poco scrupolose, ecc., questione su cui il diritto non ha giurisdizione) per il diritto non hanno alcuna rilevanza.

    Sorvolo sulla replica del ministro di Giustizia per il quale, all'opposto, il diritto deve essere usato per sanzionare il fatto tout-court senza fattispecie.